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IL 4. CONTO ENERGIA - COME FUNZIONA?



Il Conto energia è il meccanismo di incentivazione per il fotovoltaico, prevede diverse tariffe incentivanti per i kWh prodotti dall’impianto fotovoltaico e una serie di premi aggiuntivi.

 

Per ulteriori informazioni scaricare i seguenti pdf:

Tariffe Incentivanti



Tariffe Incentivanti 2011
Tariffe Incentivanti 2012
Tariffe Incentivanti 2013 / 1. Semestre
Decrementi della tariffa

Incrementi della Tariffa Incentivante



 

 a) del 5% per gli impianti fotovoltaici non su edificio, qualora i medesimi impianti siano ubicati in zone classificate alla data di entrata in vigore del decreto dal pertinente strumento urbanistico come industriali, miniere, cave o discariche esaurite, area di pertinenza di discariche o di siti contaminati;

 

b) del 5% per i piccoli impianti, realizzati da Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti sulla base dell’ultimo censimento Istat effettuato prima della data di entrata in esercizio dei medesimi impianti, dei quali i predetti comuni siano soggetti responsabili;

 

c) di 5 centesimi di euro/kWh per gli impianti su edificio, installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto;

 

d) del 10% per gli impianti il cui costo di investimento (totale dei costi strettamente necessari per la realizzazione a regola d’arte dell’impianto fotovoltaico) per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, sia per non meno del 60% riconducibile ad una produzione realizzata all’interno della Unione Europea.

 

Ogni singolo incremento è da intendersi non cumulabile con gli altri

 

I piccoli impianti sugli edifici possono beneficiare di un premio aggiuntivo rispetto alle tariffe previste, qualora abbinati ad un uso efficiente dell’energia.

 

 

PREMIO PER L'USO EFFICIENTE DELL'ENERGIA (FINO A 200 KWP)

  1. Il premio, per gli impianti fino a 200 kWp operanti in regime di scambio sul posto, consiste in una maggiorazione della tariffa riconosciuta, pari alla metà della percentuale di riduzione dell’indice di prestazione energetica conseguita nell’unità immobiliare alimentata dall’impianto (riduzione di almeno il 10%; premio massimo pari al 30%).
  2. La realizzazione di nuovi interventi che conseguano una riduzione di almeno il 10% del fabbisogno energetico già ridotto rinnova il diritto al premio; resta valido il limite massimo complessivo del 30%.
  3. Il premio compete nella misura del 30% della tariffa base nel caso di unità immobiliari o edifici completati successivamente all’entrata in vigore del decreto, qualora conseguano un indice di prestazione energetica dell’edificio inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori riportati nell’allegato C del Dlgs 192/2005.

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